16 febbraio 2022
Cancellazione del volo o ritardo prolungato. La Corte di Giustizia si pronuncia sulle nozioni di “vettore aereo operativo”, di “prenotazione confermata” e di “orario di arrivo previsto”
di Roberto A. Jacchia e Marco Stillo
In data 21 dicembre 2021, la Corte di Giustizia si è pronunciata nelle Cause riunite C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20, AD e a. contro Corendon Airlines e a., sull’interpretazione dell’articolo 2, lettere b), da f) a h) e l), dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché dell’articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91[1].
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