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13 marzo 2023

Nuove regole per la pubblicità delle cripto-attività

di Emanuele Sacchetto

L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (“Istituto” o “IAP”) ha annunciato la modifica dell’art. 27 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (“Codice”) – che entrerà in vigore il prossimo 22 marzo – con il quale ha introdotto alcune regole specifiche per la corretta pubblicità delle cripto-attività. Contestualmente, l’Istituto ha pubblicato anche alcune Linee Guida sulla pubblicità di tali strumenti.


Le ragioni dell’introduzione delle nuove regole

Le ragioni che hanno portato all’introduzione di disposizioni specifiche in materia di pubblicità di cripto-attività risiedono nella natura altamente rischiosa e speculativa di tali strumenti, i quali sono stati infatti definiti dall’Istituto “non adatti per la maggior parte dei consumatori come investimento o mezzo di pagamento o di scambio”.

Per tale motivo, in attesa che il Regolamento europeo sulle cripto attività (c.d. “Regolamento Mica”) diventi applicabile a partire dal 2024, l’Istituto ha ritenuto di intervenire per supplire al temporaneo vuoto normativo, delineando specifici obblighi informativi e di chiarezza del messaggio pubblicitario affinché il consumatore sia reso edotto dei rischi correlati alle cripto-attività, tra cui il rischio di perdita totale del capitale investito, oltre che dei rischi di frodi, errori o della mancanza di forme specifiche di tutela.


Il testo della norma e le Linee Guida

Tra i prodotti e servizi finanziari, bancari e assicurativi cui si riferisce l’art. 27 del Codice sono state quindi ricomprese espressamente le operazioni di investimento in cripto-attività.

L’Istituto ha poi richiamato alcuni principi generali, tra cui il dovere di fornire, con un linguaggio comprensibile anche a un pubblico non dotato di competenze specifiche, informazioni chiare, complete, accurate e aggiornate in merito a tali strumenti, affinché i destinatari del messaggio (i quali non dovranno essere, neppure indirettamente, minori o soggetti che appaiono evidentemente tali) siano in grado di individuare facilmente “la natura dell’operazione, chiarendo se la stessa sia finanziaria, gli specifici rischi associati all’operazione e il relativo costo in termini di commissioni e/o tassi di interesse passivi” (art. 27 Codice). Il soggetto proponente e la controparte contrattuale dell’offerta dovranno inoltre essere individuabili in modo univoco.

L’offerta dovrà poi chiarire se essa abbia primaria finalità di investimento (con potenziale accrescimento del capitale a fronte del rischio di perdita del medesimo) ovvero finalità di acquisizione di servizi offerti tramite piattaforme tecnologiche (quali utility token).

Nel caso, poi, in cui la proposta non sia soggetta alla normativa in materia di prodotti e servizi finanziari/bancari/assicurativi/operazioni di investimento, “ciò deve essere esplicitato avvertendo circa la minore tutela del consumatore e l’eventuale assenza di poteri di supervisione e controllo per le autorità di vigilanza”.

In generale, inoltre, nel caso di offerte limitate temporalmente, andrà indicato espressamente il periodo di validità e, in ogni caso, il messaggio non dovrà creare l’urgenza di procedere, né dovrà in alcun modo presentare le cripto-attività come soluzioni a problemi personali o economici, né quali strumenti per migliorare la propria situazione economica, evitando quindi di creare aspettative false o sproporzionate.

Allo stesso modo, non dovranno essere minimizzati o banalizzati i rischi associati a queste attività, dovendo al contrario essere messi in evidenza almeno pari all’indicazione dei potenziali guadagni. In particolare, andranno indicate in modo chiaro ed evidente che si tratta di attività che può comportare perdita dell’importo totale delle risorse impiegate (a tal fine, l’Istituto individua anche alcune formulazioni idonee a garantire una corretta informazione del consumatore, quali: “L'operatività in cripto attività non è regolamentata, può non essere adatta per i piccoli investitori e l'intero importo investito potrebbe andare perso” oppure “Le cripto attività non sono regolamentate e possono essere altamente rischiose. Non vi è alcun rimedio normativo per eventuali perdite derivanti da tali transazioni” o simili).

Da ultimo, l’Istituto ha precisato che nel caso in cui si faccia riferimento ai rendimenti ottenuti, essi dovranno essere “calcolati su periodi rappresentativi in relazione alla particolare natura degli investimenti e alle oscillazioni dei risultati” (ad esempio, 12 mesi).


In conclusione

In definitiva, l’intervento dell’Istituto è volto, come sempre, a garantire la maggior tutela del consumatore da condotte ingannevoli degli operatori del mercato, fornendo in questo caso un insieme di precisazioni che, seppur attuative dei generali principi di correttezza e completezza della comunicazione commerciale, si sono rese tuttavia necessarie dalla particolare natura e dalle specificità delle cripto-attività e dal temporaneo vuoto normativo.
 


Avv. Emanuele Sacchetto
Andersen Italia