• Tutela dei consumatori - Trasparenza e tutela dell'utenza -Banche, assicurazioni e finanziarie

2 maggio 2018

Attestato di rischio dinamico e classe di merito di conversione universale: l’IVASS stabilisce nuove regole in ambito r.c.a.

di Annalisa Spedicato

Il 16 aprile 2018, l’IVASS ha emanato due provvedimenti, nello specifico si tratta del Provvedimento n. 71 con cui introduce una nuova disciplina relativa all’ "Attestato di Rischio  Dinamico", modificando il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 ed il Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, e del Provvedimento n. 72 che fissa nuove regole per il riconoscimento della classe di merito di Conversione Universale (classe di C.U.) e per la sua evoluzione nel tempo.

Relativamente all’attestato di rischio dinamico (che si ricollega dunque al premio assicurativo), l’IVASS risponde alla necessità di adeguare la normativa  secondaria  e  la disciplina  tecnica  della  Banca Dati  degli  Attestati  di  Rischio,  al fine di valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato. Questo nuovo sistema informatizzato consente di tener conto anche dei sinistri  pagati  fuori  dal  periodo  di  osservazione  di  cui  alla  lettera  j)  dell’art.  1 del Regolamento  IVASS  n.  9 del  19  maggio 2015, ovvero pagati  dopo  la  scadenza  del contratto,  laddove,  alla  scadenza  del  contratto,  l’assicurato  abbia  cambiato  compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente).

In precedenza, infatti, i sinistri pagati  fuori  dal  periodo  di  osservazione  o  dopo  la  scadenza  del contratto, non concorrevano nella valutazione della corretta sinistrosità dell’assicurato, quando lo stesso cambiava compagnia di assicurazione alla scadenza della polizza. Con il nuovo processo informatico introdotto dall’IVASS, le  imprese sono in grado di aggiornare la situazione di rischio di un assicurato in base  ai movimenti derivanti da tutti i sinistri, compresi quelli pagati parzialmente. A questo proposito viene  utilizzato  lo  IUR - Identificativo Univoco di  Rischio - si tratta di un  codice che scaturisce dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1  del  Regolamento  IVASS  n.  9  del  19  maggio 2015,  e  ciascun  veicolo  di cui egli dispone, perché di  sua proprietà o perché detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio. Lo IUR consente di identificare le unità di rischio velocemente permettendo al sistema di aggiornarsi in automatico. Grazie a questo sistema si potranno escludere situazioni scorrette o elusive e ridurre le interpretazioni dubbie cui la norma previgente aveva portato, a tutto vantaggio degli automobilisti virtuosi.

Anche il secondo provvedimento, n. 72, si pone come obiettivo quello di cancellare i dubbi interpretativi delle disposizioni normative previgenti, che portavano a disuguaglianze di trattamento degli assicurati tra le diverse compagnie, guardando con favore ad alcune categorie di assicurati che in precedenza venivano trascurati, si tratta, ad esempio di mezzi intestati a soggetti diversamente abili o a soggetti conviventi, o ancora veicoli acquistati in leasing; a tal proposito, ad esempio la norma prevede che, al fine del riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo acquistato, le generalità dell’utilizzatore, devono essere registrate, quale intestatario temporaneo di tale veicolo da almeno 12 mesi.

La nuova disciplina non è retroattiva, essa infatti si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimento. Con specifico riferimento ai portatori di handicap, si stabilisce il riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate da almeno 12 mesi. La conservazione della medesima classe CU è prevista poi in favore degli acquirenti del veicolo, quando si tratti di trasferimento di proprietà di un veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa.

Il provvedimento impone alle imprese di istituire e formalizzare procedure di verifica e controllo per accertare la veridicità dei dati degli assicurati e la correttezza dell’attestato di rischio.


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy