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9 maggio 2018

Violazione degli obblighi informativi

di Daniele Franzini

Il contratto dei bond Parmalat è nullo nel caso in cui la banca non abbia adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla legge, anche se il cliente non prova che se debitamente informato avrebbe desistito.

La Cassazione (ordinanza n. 6920 del 20 marzo 2018) ha accolto il ricorso di una coppia di investitori ed ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’appello che aveva dato ragione alla banca.

L’acquisto controverso riguardava un’operazione di investimento in notes della Parmalat Finance Corporation, che i ricorrenti avevano effettuato in fase di grey market.

I giudici di seconda istanza avevano del tutto sottovalutato l’esistenza, di un’offering circular relativa alle obbligazioni a medio termine Parmalat, che conteneva una clausola in base alla quale le parti contraenti (emittenti, garante e banche collocatrici dei bonds) erano impegnate a non far circolare i titoli in Italia tra gli investitori retail.

Per la Corte d’appello la clausola non vietava la negoziazione del titolo su base individuale con i clienti retail, ma solo la sollecitazione al pubblico risparmio da parte della banche, essendo l’offerta priva del “bollino blu” della Consob.

La Cassazione è stata di diverso avviso: nel caso esaminato l’informazione da fornire era primaria perché relativa ad un’operazione tra soli investitori istituzionali. Il grey market fa, infatti, riferimento a una sorta di «vendita di cosa futura». Un acquisto a “freddo” che rende ancora più stringente l’obbligo di informazione, come dimostrato anche dall’esistenza della circular offering.


Avv. Daniele Franzini

Studio Previti - Responsabile dei Dipartimenti di Diritto bancario e assicurativo, Recupero crediti e Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali