• Tutela dei consumatori - Pubblicità ingannevole -Manifatturiere varie

23 maggio 2018

I limiti delle offerte speciali devono essere spiegati chiaramente nella pubblicità, precisando in maniera evidente anche la durata della promozione

di Annalisa Spedicato

Le condizioni ed i termini relativi all'offerta speciale, alla promozione, ai buoni sconto devono essere chiariti nei messaggi promozionali ad esse dedicati, come deve essere precisato il tempo di durata dell'offerta; l'omissione di tali informazioni o anche l'ambiguità del messaggio teso ad enfatizzare solo alcuni dati relativi all'offerta, lasciando le informazioni più importanti sullo sfondo e/o rendendole non manifestamente leggibili dal consumatore, costituiscono pubblicità ingannevole tale da indurre in errore il consumatore stesso, facendogli assumere una decisione d'acquisto che altrimenti non avrebbe preso.

Tali forme di pubblicità sono irrispettose dei principi di trasparenza e correttezza richiesti dal D.Lgs. n. 145/2007 e dal Codice del consumo, ma prima ancora anche dalle norme presenti nel Codice di autotutela pubblicitaria.

L'articolo 2 del Codice di autodisciplina pubblicitaria definisce infatti la comunicazione commerciale ingannevole come quella forma di pubblicità vietata che sia tale, a mezzo di dichiarazioni o rappresentazioni, da indurre in errore i consumatori anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, in particolare quando essa si riferisce alle caratteristiche e agli effetti del prodotto, al prezzo, alla gratuità, alle condizioni di vendita, alla diffusione, all'identità delle persone rappresentate, a premi o riconoscimenti. Il parametro di riferimento nel valutare l'ingannevolezza della comunicazione commerciale è il consumatore medio del gruppo di riferimento.

Tale contenuto riprende, in parte quanto, riportato all'art. 2 del D. Lgs. n. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole, mentre nel Codice del consumo, la pubblicità cosiddetta ingannevole fa parte delle pratiche commerciali ingannevoli, dove all'art. 21 si stabilisce che "E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".

Quando la comunicazione commerciale viene impiegata per comunicare un'offerta speciale, una promozione o una vendita speciale, l'art. 20 del Codice di autotutela impone di indicare chiaramente in che cosa consiste la favorevole occasione d'acquisto, nonché la durata dell'offerta.

Secondo quanto osservato dal Comitato di controllo dello IAP, queste regole non sono state affatto rispettate nei messaggi promozionali diffusi su canali televisivi privati nei mesi di aprile e marzo 2018, nell'ambito della promozione "Buono sconto Chateau d'Ax". Tali messaggi, infatti, secondo quanto precisato dal Comitato, sono risultati palesemente contrari agli artt. 2 - Comunicazione commerciale ingannevole - e 20 - Vendite speciali - del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto le frasi impiegate nelle comunicazioni vocali, come "Da Chateau d'Ax il 100% di quello che spendi diventa un buono per il tuo prossimo acquisto" ed i testi usati "Ti restituiamo il 100% di quello che spendi", sono idonee ad indurre in errore il pubblico in relazione alle condizioni della promozione pubblicizzata, poichè mancano le informazioni relative alle condizioni specifiche dell'offerta e quelle sulla durata della stessa; l'azienda ha omesso dunque di comunicare in modo chiaro e trasparente agli spettatori che la promozione era valida solo su alcuni prodotti, che i buoni sconto avevano una scadenza ed il resto delle condizioni relative alla percentuale di sconto realmente ammessa. Dati indispensabili per consentire al consumatore di assumere una decisione consapevole, valutando le condizioni effettive connesse all'offerta.

Le suddette informazioni non erano propriamente assenti, ma venivano relegate ad un ruolo secondario, posizionate in una nota in fondo allo schermo che compariva per brevi istanti e con una grafica testuale poco evidente per via del carattere usato e delle dimensioni ridotte del testo, risultando, secondo quanto afferma il Comitato nella propria ingiunzione, informazioni praticamente illeggibili (Ingiunzione del Comitato di controllo n. 36 del 17 aprile 2018). 

Si tratta dunque di messaggi promozionali che violano il principio di correttezza richiesto nella pubblicità e contrastano con quello di "autosufficienza informativa" del messaggio; trattandosi infatti di "primo aggancio" del consumatore e incidendo sulla libertà di autodeterminazione dello stesso soggetto, questi messaggi avrebbero dovuto contenere la precisa, chiara ed evidente spiegazione del prodotto offerto e dell' offerta speciale ad esso collegata.


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy