26 giugno 2018
La Commissione può utilizzare informazioni acquisite durante una ispezione come base per accertare una diversa condotta anticoncorrenziale, a condizione che siano state acquisite legittimamente
di Martina Bischetti
Il 20 giugno scorso il Tribunale dell’Unione europea (Tribunale) ha pubblicato due importanti sentenze (causa T-325/16 e causa T-621/16) in materia di accertamenti ispettivi che la Commissione europea (Commissione) può compiere presso le sedi delle imprese al fine di raccogliere documenti ed evidenze di possibili infrazioni del diritto della concorrenza.
Questi i fatti all’origine delle controversie in commento: tra il 2011 e il o 2012 l’autorità antitrust della Repubblica Ceca avviava un procedimento nei confronti dell’impresa ferroviaria nazionale ceca České dráhy (České), sospettata di abusare della propria posizione dominante offrendo prestazioni di trasporto di passeggeri a prezzi predatori sulla tratta Praga-Ostrava; successivamente, due concorrenti di České agivano contro quest’ultima dinanzi ai giudici cechi per chiedere il risarcimento del danno causato da tale asserito comportamento abusivo. Tali domande venivano entrambe respinte in primo grado e i due concorrenti proponevano appello. In pendenza di tali procedimenti, la Commissione procedeva ad ispezionare České al fine di verificare la sua eventuale partecipazione ad un’infrazione dell’articolo 102 TFUE, comprendente “in particolare” la pratica di prezzi sottocosto su certe tratte ferroviarie, “in particolare (ma non esclusivamente) sulla tratta Praga-Ostrava” (di seguito, la Prima Ispezione). Successivamente, e sulla base delle informazioni raccolte durante tale Prima Ispezione, la Commissione deliberava di effettuare una seconda ispezione presso le sedi di České (di seguito, la Seconda Ispezione), questa volta diretta ad accertare l’esistenza di possibili accordi o pratiche concordate anticoncorrenziali tra questa e altri vettori ferroviari in violazione dell’articolo 101 TFUE, volte a limitare la vendita di materiale rotabile ferroviario ai concorrenti.
České ha quindi impugnato entrambe le decisioni con le quali la Commissione ha deliberato i due accertamenti ispettivi relativi, rispettivamente, ad un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 e ad un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
Con riferimento alla decisione relativa alla Prima Ispezione disposta dalla Commissione, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso di České (causa T-325/16), annullando in parte tale decisione in quanto la Commissione avrebbe dovuto limitare l’oggetto dell’ispezione unicamente alla presunta pratica di prezzi predatori sulla tratta Praga-Ostrava, rispetto alla quale la Commissione ha dimostrato di essere in possesso di indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di tale infrazione. Secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe invece formulato l’ordine di accertamento in maniera eccessivamente ampia e vaga, facendo riferimento ad un’infrazione comprendente “in particolare” la pratica di prezzi sotto-costo, e non limitata alla suddetta tratta ferroviaria. Simile formulazione, a giudizio del Tribunale, avrebbe lasciato illegittimamente intendere la possibilità per l’autorità antitrust di includere nell’accertamento in questione qualsiasi altra forma di infrazione dell’articolo 102 TFUE e in relazione a qualsiasi tratta, senza che la Commissione disponesse di indizi sufficientemente seri per legittimare anche solo il sospetto della sussistenza di simili pratiche anticoncorrenziali.
Il Tribunale ha invece respinto in toto il ricorso proposto da České avverso la decisione della Commissione di disporre la Seconda Ispezione nei confronti di tale società, questa volta per accertare la sussistenza di un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE (causa T-621/16). Sul punto, il Tribunale ha in primo luogo riconosciuto la possibilità per la Commissione di servirsi di documenti e informazioni, acquisiti nel corso di un’ispezione, dai quali emergano indizi di una diversa pratica anticoncorrenziale e di condurre un ulteriore accertamento su tale base. Inoltre, pur riconoscendo in via di principio l’illegittimità della decisione della Commissione di disporre un successivo accertamento nei confronti di una società sulla base di documenti prelevati in occasione di una prima ispezione dichiarata illegittima dal giudice, il Tribunale ha tuttavia precisato che nel caso di specie la decisione della Commissione relativa alla Prima Ispezione era stata annullata solo in parte dai giudici europei, lasciando quindi impregiudicata la possibilità della Commissione di servirsi di documenti legittimamente acquisiti durante la Prima Ispezione, cosa che quest’ultima avrebbe fatto nel caso di specie. Infatti, secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe fondato la propria decisione di effettuare la Seconda Ispezione sulla base di documenti correttamente acquisiti durante la Prima Ispezione (in quanto relativi a pratiche predatorie sulla tratta Praga-Ostrava) e, pertanto, legittimamente utilizzabili dalla Commissione come base per la seconda.
Le sentenze in commento, se da un lato pongono dei limiti ai poteri ispettivi della Commissione, che deve indicare in maniera puntuale, l’oggetto dell’infrazione che intende accertare ed essere in grado di dimostrare la sussistenza di indizi rilevanti in tal senso, dall’altro rappresentano un importante monito per le imprese in merito alla rilevanza che i documenti legittimamente acquisiti dall’autorità antitrust presso le proprie sedi possono assumere, potendo gli stessi essere impiegati dall’autorità anche successivamente come evidenze di ulteriori illeciti anticoncorrenziali diversi da quelli contestati in origine.
Avv. Martina Bischetti
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fonte: http://knowledge.freshfields.com