• Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette -Trasporti e infrastrutture dei trasporti

27 giugno 2018

L’AGCM sanziona Direct Ferries per pratiche commerciali scorrette nella vendita di biglietti dei traghetti operanti le principali rotte marittime italiane ed europee

di Filippo Alberti

Con il provvedimento n. 27193 dello scorso 29 maggio (e pubblicato sul Bollettino n. 23 del 18 giugno 2018), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato sanzioni complessivamente per € 200.000 nei confronti di Direct Ferries Limited (DF) per aver posto in essere di pratiche commerciali scorrette nella vendita di biglietti dei traghetti operanti sulle principali rotte marittime italiane ed europee.

DF è un’agenzia commerciale che, attraverso il proprio sito internet, svolge (oltre alla vendita dei biglietti dei traghetti, per una commissione, di solito pari al 10%, in aggiunta al costo dei biglietti stessi) un’attività di comparazione  di servizi di trasporto marittimo. I consumatori selezionano la rotta desiderata e il sito genera i risultati sulla base dei criteri pre-indicati dagli stessi utenti.

Con riferimento allo svolgimento di tale attività, l’AGCM ha rilevato l’assenza di sufficienti informazioni circa la natura dei servizi offerti, il costo dei biglietti, la disponibilità di posti, le modalità per contattare il professionista, oltre a contestare l’applicazione di un supplemento richiesto per il pagamento effettuato con alcuni mezzi di pagamento (c.d. credit card surcharge).

In merito alla natura del servizio reso ai consumatori, l’AGCM si è concentrata, in particolare, sull’attività di comparazione svolta, secondo la stessa, in maniera parziale, ossia solamente in relazione agli operatori marittimi aventi un accordo commerciale con la stessa DF e con l’esclusione di alcuni tra i vettori più importanti (proprio a causa dell’assenza di un accordo commerciale con questi ultimi). Ciò a fronte di un claim campeggiante sul sito nel quale si indica che la comparazione riguarda tutte le compagnie operanti sula tratta individuata (recante la dicitura “…stiamo confrontando tutte le compagnie di navigazione per trovare la miglior offerta e i marchi dei principali operatori della rotta marittima prescelta”). DF ha provato a replicare a questa tesi, dichiarando di non aver mai avanzato la pretesa di ricomprendere nel servizio tutte le compagnie operanti nelle tratte prese in considerazione, evidenziando la generale soddisfazione riscontrata tra i consumatori per i propri servizi (con una percentuale di reclami inferiore all’1%).

Inoltre, DF (sulla base di una scelta intenzionale, parzialmente ammessa dalla stessa società nelle more della difesa nel corso dell’istruttoria) offriva i propri servizi solamente online, indicando (dal marzo 2017) come unico punto di contatto per il consumatore un numero a pagamento. Nel mese di marzo 2018, DF (nonostante il rigetto della proposta di impegni formulata) ha spontaneamente ripristinato l’indicazione sul proprio sito internet dell’indirizzo email e di un numero telefonico del centralino a disposizione dei consumatori senza costi aggiuntivi.

In relazione all’applicazione del credit card surcharge (in violazione, tra l’altro, dell’art. 62 del Codice del Consumo) DF ha tentato di distinguere la propria condotta rispetto a quelle accertate in procedimenti simili nei confronti di altri soggetti, e, in ogni caso, ha ribadito l’assenza di una violazione degli obblighi di trasparenza informativa, in quanto il consumatore veniva edotto di tale supplemento in maniera chiara, sia nella fase antecedente al pagamento, sia nelle condizioni di vendita.

Al termine dell’istruttoria, l’AGCM ha quindi riscontrato, da un lato, la natura “parziale” del servizio di comparazione offerto da DF, che si traduceva, in pratica, nell’intermediazione nella vendita di biglietti marittimi a favore di specifici operatori; dall’altro, l’applicazione di una addizionale per l’utilizzo della carta di credito a cui, comunque, la società ha spontaneamente posto fine nel corso del procedimento (insieme ad altre misure, originariamente presentate come impegni, non accettati dall’AGCM, ma che hanno contribuito alla quantificazione di un importo sanzionatorio non eccessivamente elevato).

 


Avv. Filippo Alberti

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com