25 settembre 2025
L'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. nelle fideiussioni "a prima richiesta"
L’art. 1957 cod. civ., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza, pone una regola la cui ratio va individuata nell’esigenza di impedire che il fideiussore, per l’inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione e possa, pertanto, essere pregiudicato da ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale.
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