9 marzo 2022
Le principali novità in tema di Registro pubblico delle Opposizioni
di Fabiola Iraci Gambazza
"L’invio di comunicazioni commerciali mediante posta cartacea o mediante telefono, o con modalità diverse da quelle indicate dall'art. 130 co. 1 e 2, è da considerarsi lecito anche su basi giuridiche diverse dal consenso ed individuate dal Considerando 47 del Regolamento, ossia nei legittimi interessi di un titolare del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi e i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento".
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