22 giugno 2022
Trattamento dei dati dei passeggeri nei voli aerei: le ingerenze sulla tutela dei dati personali risultanti dalla direttiva PNR devono essere limitate allo stretto necessario
Il diritto dell’Unione Europea, in particolare l’articolo 2 della direttiva 2016/681, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede, in assenza di minaccia terroristica reale e attuale o prevedibile alla quale sia confrontato lo Stato membro interessato, un sistema di trasferimento, da parte dei vettori aerei e degli operatori di viaggio, e di trattamento, da parte delle autorità competenti, dei dati PNR di tutti i voli intra-UE e dei trasporti effettuati con altri mezzi all’interno dell’Unione, provenienti da o diretti verso tale Stato membro o ancora in transito in esso, al fine di lottare contro i reati di terrorismo e i reati gravi.
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