6 luglio 2022
Responsabile della protezione dei dati: non é garantita l’indipendenza se é socio del fornitore di software degli istituti scolastici in cui deve operare
Il giudice amministrativo, in una recente sentenza, ha definito il ruolo, i compiti e le ipotesi di incompatibilità riferibili alla figura del “Data Protection Officer” (DPO) o “Responsabile della protezione dei dati” (RPD), ribadendo l'importanza di garantirne l'indipendenza funzionale anche negli appalti pubblici preposti ad affidare il servizio di DPO/RPD a soggetti esterni, che, per essere pienamente indipendenti, non devono avere legami societari (quali socio, Presidente del CDA o legale rappresentante) con società che già offrono beni o erogano servizi alla stazione appaltante.
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