20 luglio 2022
Il Garante Privacy non ha il potere di decidere la vertenza concernente l’inerzia di accesso ai documenti sul traffico telefonico richiesto per indagini difensive
La Cassazione, in una causa portata alla sua attenzione, ha distinto nettamente le procedure oppositive azionabili a seguito dell'inerzia o del rifiuto di un fornitore di dati di traffico telefonico ad un'istanza di accesso, differenziando l'iter processual-penalistico (art. 391-quater c.p.p.), che deve attivare l'istante qualora sia imputato o indagato in un procedimento penale ed i dati richiesti siano funzionali allo svolgimento dell'attività difensiva, da quello amministrativo del reclamo al Garante Privacy promovibile quando l'istanza di accesso esuli completamente da indagini difensive.
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