12 marzo 2024
Divieto di utilizzare le intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento: non operante se le conversazioni sono state acquisite nel rispetto dell’art. 270 c.p.p.
La Cassazione si è pronunciata in ordine alla questione dell'utilizzabilità in giudizio di intercettazioni ambientali e telefoniche disposte in altro procedimento, tanto più controversa se si considera che tale procedimento, nel caso in esame, non risulta connesso con quello in cui sono state usate le intercettazioni in quanto gli imputati in tale ultimo processo non risultavano sottoposti ad indagini nel diverso procedimento. Al fine di decidere, la Suprema Corte richiama e fornisce la propria interpretazione dell'art. 270 cod. proc. pen., applicabile ratione temporis, che pone la regola generale dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo alcune eccezioni in cui per l'utilizzabilità delle conversazioni non è richiesta la connessione tra i procedimenti, ma è sufficiente l'acquisizione delle stesse nel rispetto delle forme procedurali previste.
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