1 febbraio 2022
Il Consiglio di Stato riconosce che il mercato secondario svolto a fini commerciali è vietato ex lege agli hosting providers attivi e passivi
La giurisprudenza amministrativa ha talvolta esonerato da responsabilità per pratiche commerciali scorrette taluni "players" operativi nel commercio elettronico in quanto definiti hosting provider "passivi", ossia erogatori di servizi di ordine meramente tecnico e automatico, che non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi. Tuttavia in un determinato settore, rilevato in un caso prima dall'AGCOM e poi dal Consiglio di Stato, anche gli hosting provider "passivi" sono stati ritenuti passibili di sanzioni se riconosciuti responsabili dell'illecito vietato.
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