4 novembre 2024
Regolamento (UE) 4 novembre 2024, n. 2024/2835
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2835 della Commissione, del 4 novembre 2024, che stabilisce modelli per gli obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari e i fornitori di piattaforme online a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(Regolamento (UE) 04/11/2024, n. 2024/2835, pubblicato in G.U.U.E. 5 novembre 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 6,
previa consultazione del comitato per i servizi digitali in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065,
considerando quanto segue:
(1) Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, così come per consentire l'elaborazione di relazioni esaustive e comparabili, è necessario stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni che i prestatori di servizi intermediari devono pubblicare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.
(2) In conformità al regolamento (UE) 2022/2065 e in linea con l'obiettivo di stabilire obblighi chiari, efficaci, equilibrati e proporzionati in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro per i prestatori di servizi intermediari, gli obblighi in materia di relazioni di trasparenza applicati a tali prestatori dovrebbero essere proporzionati al loro impatto sociale. Su tale base il regolamento (UE) 2022/2065 delinea diversi obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, che sono proporzionati al loro tipo e alle loro dimensioni. L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 esenta inoltre dall'obbligo in materia di relazioni di trasparenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento i prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 di tale regolamento.
(3) Al fine di consentire un controllo efficace delle decisioni di moderazione dei contenuti, è opportuno che i prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi utilizzino i modelli e le istruzioni di cui agli allegati del presente regolamento nell'adempiere i loro obblighi in materia di relazioni di trasparenza a norma del regolamento (UE) 2022/2065.
(4) Per agevolare il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte di prestatori e fornitori, e in particolare per far sì che le relazioni di trasparenza siano leggibili meccanicamente e facilmente accessibili, è opportuno che il formato di pubblicazione sia armonizzato in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065.
(5) Per garantire che le relazioni di trasparenza siano leggibili meccanicamente, i prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono pubblicare la relazione di trasparenza in formato ODF (Open Document Format) CSV (Comma-Separated Values). La Commissione deve mettere a disposizione online le versioni CSV e XLSX dei modelli di cui all'allegato I.
(6) Al fine di consentire la comparabilità delle relazioni di trasparenza di tutti i prestatori e fornitori, è opportuno che i periodi di comunicazione e le date di pubblicazione siano armonizzati in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065.
(7) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni almeno ogni sei mesi. L'inizio del ciclo di comunicazione di tali fornitori dipende dalla data in cui il servizio è stato designato come piattaforma online di dimensioni molto grandi o come motore di ricerca online di dimensioni molto grandi. Di conseguenza i cicli di comunicazione semestrali dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi non sono armonizzati.
(8) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni e i fornitori di piattaforme online pubblicano relazioni annuali a decorrere dal 17 febbraio 2024, data di piena applicazione del regolamento (UE) 2022/2065. I cicli di comunicazione semestrali dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi non sono allineati ai cicli di comunicazione annuali dei prestatori di servizi intermediari e di servizi di memorizzazione di informazioni e a quelli dei fornitori di piattaforme online.
(9) Per i prestatori di servizi intermediari, per i prestatori di servizi di memorizzazione e per i fornitori di piattaforme online, il ciclo di comunicazione annuale a norma del regolamento (UE) 2022/2065 deve essere allineato ai cicli di comunicazione armonizzati di cui al presente regolamento. Pertanto, il secondo ciclo di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2022/2065, che inizia al più tardi il 17 febbraio 2025, deve coprire il periodo fino al 31 dicembre 2025. I prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione e i fornitori di piattaforme online devono seguire i modelli di cui all'allegato I del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2025. Il primo ciclo di comunicazione armonizzato completo copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
(10) Per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, il primo ciclo di comunicazione secondo i modelli di cui all'allegato I del presente regolamento deve coprire il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.
(11) I prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e i fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono incoraggiati a rendere le loro relazioni di trasparenza conformi ai modelli di cui all'allegato I del presente regolamento a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(12) Per agevolare la valutazione, da parte della Commissione, dei potenziali effetti del regolamento (UE) 2022/2065 conformemente all'articolo 91 del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono conservare le relazioni di trasparenza per un periodo minimo di almeno cinque anni dopo la pubblicazione.
(13) I prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono pubblicare versioni aggiornate delle relazioni di trasparenza pubblicate in precedenza al fine di correggere incoerenze, errori o modifiche nella metodologia applicata per calcolare i dati comunicati. Le versioni di una relazione di trasparenza devono essere contrassegnate in maniera esplicita per consentire un facile riconoscimento della versione e della data della relazione di trasparenza.
(14) Per garantire l'accesso del pubblico alle passate relazioni di trasparenza, queste ultime, comprese tutte le versioni pubblicate, devono rimanere accessibili al pubblico almeno durante il periodo quinquennale di conservazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modelli delle relazioni di trasparenza
1. Ai fini dell'adempimento dei loro obblighi in materia di relazioni di trasparenza a norma degli articoli 15, 24 e 42 del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e i fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi utilizzano la versione CSV o XLSX dei modelli di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. I modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono compilati e messi a disposizione del pubblico in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Periodo di comunicazione
1. Il periodo di comunicazione annuale per i prestatori di servizi intermediari e di servizi di memorizzazione di informazioni e per i fornitori di piattaforme online a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
2. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le loro relazioni di trasparenza almeno ogni sei mesi a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, coprendo rispettivamente i periodi compresi tra il 1° gennaio e il 30 giugno e tra il 1° luglio e il 31 dicembre.
3. I prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e i fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione del pubblico le relazioni di cui al presente articolo al più tardi entro due mesi dalla data di conclusione di ciascun periodo di comunicazione.
4. Le relazioni di trasparenza dei prestatori di servizi intermediari, dei prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, dei fornitori di piattaforme online, dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono basate sui modelli di cui all'allegato I del presente regolamento a partire dal 1° luglio 2025.
Articolo 3
Periodo di conservazione
1. I prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi conservano le relazioni di trasparenza per almeno cinque anni dopo la loro pubblicazione.
2. Le relazioni sulla trasparenza, comprese tutte le versioni pubblicate, restano a disposizione del pubblico per l'intera durata del periodo di conservazione.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN