9 aprile 2019
La Corte di Giustizia si pronuncia sull’applicazione, nell’ambito della medesima decisione di un’autorità nazionale, di due separate sanzioni per violazione delle norme nazionali e di quelle europee
di Roberta Laghi
Con la sentenza del 3 aprile 2019 la Corte di Giustizia dell’UE (CdG) si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale da parte della Corte suprema polacca riguardante una vicenda in cui l’autorità nazionale della concorrenza aveva inflitto, con un’unica decisione, due sanzioni ad un’impresa che aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato delle assicurazioni-vita per lavoratori in Polonia: una a titolo di violazione delle disposizioni di diritto nazionale della concorrenza (periodo dell’infrazione: 2001-2007), e l’altra a titolo di violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE) (periodo dell’infrazione: 2004-2007, in ragione dell’ingresso della Polonia nell’UE avvenuto appunto nel 2004).
La CdG, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di una tale vicenda con l’articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (la Carta) che sancisce il principio del ne bis in idem, ha ritenuto che tale principio non ostasse ad una pronuncia di un’autorità nazionale della concorrenza come quella del caso in parola.
Anzitutto la CdG ha richiamato l’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, in virtù del quale “… [q]uando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo [102] del trattato, esse applicano anche l'articolo [102] del trattato ...”. Ciò è significativo in quanto, come precisato dalla stessa CdG anche nella citata sentenza resa nella causa C-17/10 Toshiba del 14 febbraio 2012, le norme nazionali ed europee a tutela della concorrenza “… considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi e i loro ambiti di applicazione non coincidono …”.
Da questo deriva che, se la Commissione non ha avviato alcun procedimento volto a verificare la sussistenza di un’infrazione del divieto di abuso di posizione dominante (o di intesa) nel momento in cui un’autorità nazionale della concorrenza applica la normativa nazionale che vieta l’abuso di posizione dominante detta autorità è tenuta, se la condotta ha effetti tra Stati membri, ad applicare, parallelamente alle norme nazionali, anche l’articolo 102 TFUE.
Peraltro, lo stesso Regolamento n.1/2003 prevede la possibilità per l’autorità nazionale che applichi l’articolo 102 TFUE di infliggere anche le relative sanzioni previste dal diritto nazionale.
Ciò posto, la CdG esamina il contenuto del principio del ne bis in idem in materia di concorrenza e, richiamando nuovamente la propria pronuncia sul caso Toshiba, chiarisce che esso “vieta […] che un’impresa venga nuovamente condannata o perseguita per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile …”. Una tale interpretazione, ad avviso della CdG, sarebbe confortata anche dal tenore letterale dell’articolo 50 della Carta, che si riferisce ad ipotesi in cui “… vi sia la ripetizione di un procedimento conclusosi con una decisione definitiva riguardante il medesimo fatto materiale …”. Infatti, la ripetizione che l’articolo 50 della Carta mira ad evitare, constata la CdG, non è rinvenibile in un caso come quello in parola in cui le norme nazionali e quelle europee sono state applicate in parallelo.
Secondo la CdG alla medesima conclusione conduce, del resto, anche l’analisi della ratio del principio del ne bis in idem che, quale corollario del principio della res iudicata, è da intendersi come finalizzato a garantire la certezza del diritto e l’equità, assicurando che un dato soggetto perseguito ed eventualmente condannato per una data infrazione non sia perseguito nuovamente per la medesima infrazione.
Infine, la CdG nel confermare che il principio del ne bis in idem non osta ad un’ipotesi in cui un’autorità nazionale della concorrenza infligga due separate sanzioni di cui una a titolo di violazione della disciplina nazionale a tutela della concorrenza ed un’altra a titolo di violazione delle norme UE a tutela della concorrenza, fa proprie le osservazioni presentate nell’ambito del procedimento da parte dell’Autorità di vigilanza dell’EFTA, confermando che, in un’ipotesi come quella descritta, l’autorità nazionale deve assicurarsi che le ammende irrogate, considerate congiuntamente, siano proporzionate alla natura dell’infrazione.
In conclusione, la CdG opera una ricostruzione per molti versi restrittiva del principio del ne bis in idem, pur ribadendola fondamentale e imprescindibile garanzia rappresentata dal principio di proporzionalità.
Dott.ssa Roberta Laghi
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fonte: http://knowledge.freshfields.com