23 aprile 2019
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la riforma della class action
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 è stata pubblicata la legge 12 aprile 2019, n. 31, contenente "Disposizioni in materia di azione di classe", la cui entrata in vigore è stata posticipata al 19 aprile 2020, al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le modifiche dei sistemi informativi necessarie per il compimento delle attività processuali con modalità telematiche.
Il provvedimento in esame è composto da 7 articoli attraverso i quali viene riformato l’istituto dell’azione di classe, attualmente previsto dal Codice del Consumo, riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, rendendolo in tal modo uno strumento di più ampia applicazione e portata (per le novità e gli obiettivi della nuova class action vedi anche la precedente notizia).
La legge di riforma contiene i seguenti punti principali:
- lo spostamento della disciplina dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies);
- il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle Corti di Appello);
- l’ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate e degli strumenti di tutela, con la previsione di un’azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive;
- l’articolazione della class Action in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito, e l’ultima relativa alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti all’azione;
- la disciplina dell’adesione all’azione di classe, consentita sia prima che dopo la sentenza che accoglie l’azione;
- la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della cosiddetta quota lite;
- l’ampio ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura.
Contenuto della legge
L'articolo 1 della L. n. 31 introduce nel codice di rito, alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi", composto da 15 nuovi articoli (dall'articolo 840-bis all'articolo 840-sexiesdecies).
L'articolo 840-bis c.p.c. amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Con l'eliminazione di ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di diritti individuali omogenei (ma non ad interessi collettivi come previsto dall'art. 140-bis codice consumo); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della classe, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia.
Dal punto di vista oggettivo l'azione è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
I destinatari dell'azione di classe sono individuati nelle imprese e negli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.
L'articolo 840-ter c.p.c. disciplina la forma della domanda e il giudizio di ammissibilità. Il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cd. tribunale delle imprese), del luogo ove ha sede la parte resistente.
L'articolo 840-quater c.p.c. si occupa dell'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni sono riunite all'azione principale. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.
Gli articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c. disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione. Si ricorda infatti, che attualmente il codice del consumo prevede che l'adesione sia possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito.
Con la riforma della class action l'adesione può avvenire in due distinti momenti:
- nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-quinquies). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento. L'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito;
- nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (articolo 840-sexies). Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione.
Le modalità di adesione sono indicate dal successivo art. 840-septies c.p.c. che prevede una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, mentre l'art. 840-octies c.p.c. delinea la fase successiva dell'azione di classe, nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il resistente al pagamento delle somme dovute.
L'articolo 840-novies c.p.c. riguarda le spese del procedimento e disciplina il compenso derivante dalla cd. quota lite, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento.
Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. Tali percentuali possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
Anche l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre - in misura non superiore al 50% - l'ammontare del compenso liquidato sulla base dei seguenti criteri: della complessità dell'incarico, del ricorso all'opera di coadiutori, alla qualità dell'opera prestata, alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività e al numero degli aderenti.
Gli articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c. riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe, e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.
Ai sensi dell'articolo 840-duodecies c.p.c. (adempimento spontaneo), se il resistente provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, c. 5, versa le somme dovute in un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune.
Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (art'icolo 840-terdecies c.p.c.).
L'art. 840-quaterdecies disciplina gli accordi transattivi tra le parti.
In particolare, viene stabilito che:
- fino alla discussione orale della causa, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso, sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico;
- dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità un analogo schema di accordo di natura transattiva. Lo schema è inserito nell'area pubblica del portale telematico e deve essere comunicato all'indirizzo PEC ovvero al servizio elettronico di recapito certificato indicato da ciascun aderente. Nei successivi 15 giorni ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni lo schema di accordo si considera non contestato. Nei successivi trenta giorni il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo. L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca il ricorrente.
La disposizione sugli accordi transattivi si applica anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato l'accordo.
La chiusura della procedura di adesione all'azione di cui all'art. 840-quinquiesdecies c.p.c. avviene con decreto motivato del giudice delegato quando:
- le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
- nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.
Infine, l'art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva (con conseguente abrogazione degli articoli 139 e 140 del Codice del consumo, che ne dettano oggi la procedura).
In base alla riforma, con l'azione inibitoria collettiva chiunque abbia interesse, nonché le organizzazioni e alle associazioni iscritte nell'elenco del Ministero della giustizia può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. La competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa e si prevede l'applicazione del rito camerale.
L'articolo 2 della legge n. 31 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-bis, formato dagli articoli 196-bis e 196-ter.
La prima delle due disposizioni disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
L'articolo 196-ter invece demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge - di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe, nonché la determinazione del contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa.
L'articolo 3 della legge in esame introduce nell'art. 76 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) il comma 4-bis per applicare le norme del codice penale anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.
L'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 5 provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del Codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.
L'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento mentre l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge, fissata al 19 aprile 2020.