14 aprile 2022
Class action: pubblicato il Regolamento che disciplina l’istituzione dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni legittimate ad agire
Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2022, n. 86 è stato pubblicato il decreto del Ministro della giustizia contenente il "Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe".
Il Decreto ministeriale 17 febbraio 2022, n. 27 costituisce attuazione della legge 12 aprile 2019, n. 31 che ha riformato l’istituto dell’azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del Consumo, riconducendo tale azione nell'ambito del codice di procedura civile tramite l'inserimento di un nuovo titolo VlII-bis relativo ai "procedimenti collettivi" (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies), e definisce il quadro regolamentare necessario affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano, mediante l'iscrizione nell'elenco, la legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019 (per i contenuti della riforma si rinvia alla precedente notizia).
In particolare, il presente Regolamento da attuazione agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle relative disposizioni di attuazione, i quali prevedono, rispettivamente, che l’azione di classe possa essere proposta esclusivamente dalle organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia e che con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa, nonché le modalità di aggiornamento dell’elenco stesso.
L'art. 1 definisce l'oggetto del del presente regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco e disciplina:
- i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco;
- i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni dall'elenco;
- le modalità di aggiornamento dell'elenco;
- il contributo dovuto dalle organizzazioni e associazioni ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa.
L'art. 2 prevede che l’elenco è istituito presso il Ministero della giustizia, sotto la responsabilità gestionale del Direttore generale della competente Direzione, è pubblicato sul sito istituzionale e contiene i dati identificativi dell'associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonché l'eventuale stato di cancellazione, o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.
L’accesso all'elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche.
Ai fini della prima costituzione, sono incluse nell'elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che al momento dell'entrata in vigore del decreto risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico.
Per quanto riguarda la titolarità del trattamento dei dati personali contenuti nell'elenco, l'art. 2 recepisce le osservazioni del Garante privacy che si era espresso sul testo nel provvedimento 14 gennaio 2021, stabilendo che il Ministero della giustizia è titolare del trattamento dei dati personali e che il trattamento dei dati personali in esso contenuti è effettuato esclusivamente per finalità correlate alla tenuta dell'elenco.
L'art. 3 definisce i requisiti che le organizzazioni devono possedere per essere iscritte nell'elenco.
L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione che deve avvenrie esclusivamente per via telematica mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui l'organizzazione o associazione è titolare.
Il contenuto della domanda mira a consentire una completa identificazione dell'organizzazione o associazione, nonché ad acquisire la dichiarazione resa dal legale rappresentante in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti. Viene, inoltre, previsto l'obbligo in capo alle organizzazioni o associazioni di comunicare entro il termine di 20 giorni, tramite posta elettronica certificata, ogni variazione dei dati contenuti nella domanda.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni sono tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. L'ammontare dei contributi è aggiornato ogni 3 anni.
Gli articoli successivi descrivono il procedimento di iscrizione, le condizioni per il mantenimento della stessa, l'aggiornamento dell'elenco che deve avvenire con cadenza annuale, entro il 31 maggio, con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale ed infine, disciplinano i procedimenti di sospensione, revoca e cancellazione dall’elenco.