• Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette -Servizi postali

5 ottobre 2022

Prodotti di risparmio e pubblicità ingannevole

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio si è recentemente occupato della legittimità di un provvedimento dell'Autorità Antitrust inflitto a Poste italiane s.p.a. per pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo.


Poste italiane s.p.a. ha impugnato il provvedimento adottato dall’Antitrust in data 2 dicembre 2015, con il quale è stata sanzionata per pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

I fatti alla base del provvedimento sono i seguenti. In data 9 marzo 2015, l’Autorità avviava un procedimento istruttorio, contestando alla ricorrente una pratica scorretta, attinente al prodotto di raccolta del risparmio postale denominato “Libretto Smart”. Tale prodotto, emesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito solo CDP) a partire dal 2013, era una tipologia di Libretto Postale che prevedeva “tassi premiali” per un certo lasso temporale, riconosciuti in presenza di diverse condizioni, e un “tasso base” in caso contrario. In base alla Convenzione stipulata tra Poste Italiane e CDP, quest’ultima definiva le caratteristiche del prodotto, mentre l’esponente era responsabile esclusiva della redazione e diffusione del materiale pubblicitario. Oggetto del procedimento istruttorio erano numerosi messaggi pubblicitari relativi al prodotto in questione, diffusi da Poste Italiane nel periodo gennaio - marzo 2015, tramite spot video, internet e a mezzo stampa.

In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento veniva contestato il possibile carattere omissivo della suddetta campagna pubblicitaria, in violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo, nella parte in cui, prospettando un “tasso annuo lordo dell’1,5%” e dando particolare evidenza ad alcune caratteristiche del prodotto collegate a servizi di pagamento e alla presenza di una garanzia dello Stato Italiano, senza, al contempo, informare delle principali condizioni alle quali la remunerazione dell’1,5% era effettivamente concessa, poteva non rappresentare in modo completo e veritiero le reali caratteristiche dell’offerta. Inoltre, la circostanza per cui, nei messaggi pubblicitari in esame, fosse data particolare evidenza, tra le numerose caratteristiche del prodotto, a funzionalità dei servizi dispositivi e di pagamento tipici dei conti correnti non vincolati (bonifici SEPA, carta elettronica, servizi dispositivi e informativi on line, trasferimenti facili, operazioni gratuite), poteva indurre in errore il consumatore rispetto alla natura del prodotto, che presentava in realtà caratteristiche di un prodotto vincolato, integrando per tal verso una violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo.

Il Tribunale amministrativo, con la sentenza in commento (T.A.R. Lazio, sez. I, 3 agosto 2022, n. 10961) ha ritenuto infondate le contestazioni mosse dalla ricorrente circa il merito delle condotte sanzionate.

Il Collegio, infatti, ricorda quanto contenuto nel provvedimento gravato, come emergente dalla relativa istruttoria, e cioè che la società ricorrente ha diffuso diversi messaggi pubblicitari, dettagliatamente descritti nel provvedimento dell’Autorità, relativi al prodotto di raccolta del risparmio postale denominato Libretto Smart, senza rappresentare in modo completo e trasparente le reali caratteristiche dell’offerta.

In particolare, lo spot video - trasmesso sulle principali reti televisive dal 25 gennaio al 14 febbraio 2015, al cinema dal 29 gennaio al 4 marzo 2015, sul web dal 18 febbraio al 31 marzo 2015, sugli schermi Postamat e sui circuiti interni degli uffici postali dal 18 febbraio al 31 marzo 2015 - si componeva di una sequenza di scritte, a caratteri molto evidenti e lette da una voce narrante, del seguente tenore: “libretto Smart Tasso annuo lordo 1,50%”, “zero spese e zero commissioni”, “garantito dallo stato italiano”, per concludersi con il fotogramma riportato nella fig. 1 del provvedimento.

Durante lo spot, nella parte bassa dello schermo, scorrevano scritte a caratteri molto piccoli e illeggibili . Anche il sito internet di Poste Italiane, http://www.poste.it (sub doc. 2b), nel periodo 19 gennaio - 25 marzo 2015, riportava in evidenza, nella parte alta del sito, il messaggio di cui alla Fig. 2 del Provvedimento, che prospettava la possibilità di conseguire il “tasso annuo lordo 1,5%” tramite il Libretto Smart. A sinistra di tale claim venivano elencate le caratteristiche del prodotto, ovvero la possibilità di ricevere bonifici, di usufruire di una “carta elettronica”, di servizi dispositivi on line, nonché la circostanza che il prodotto era garantito dallo Stato Italiano. Cliccando sull’immagine della citata Fig. 2 o sulla scritta “Scopri di più”, il consumatore era condotto all’indirizzo http://www.poste.it/landing/libretto-smart/index.shtml?WT.ac=BP- Libretto-Smart-HP-v2-21012015, dove venivano fornite informazioni aggiuntive sul prodotto. Con grandi icone si ribadiva la possibilità di conseguire il tasso dell’1,5%, la circostanza che il prodotto era garantito dallo Stato Italiano, che era possibile effettuare “trasferimenti facili dal conto corrente”, che si trattava di uno “strumento gratuito”, con “operazioni gratuite” e “carta gratuita” e che il prodotto consentiva di utilizzare servizi on line e app in modo sicuro. Soltanto nella parte finale di tale pagina, in caratteri estremamente ridotti, compariva la scritta “Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale”, sotto la quale era presente l’informazione circa il periodo di applicazione del tasso e alcune delle condizioni per ottenerlo. Altre informazioni, come il concetto di “somme aggiuntive” per coloro che già detenevano un Libretto Postale, si apprendevano soltanto cliccando sulla ulteriore scritta “scopri di più”.

Infine, la campagna pubblicitaria a mezzo stampa - realizzata tramite diversi formati pubblicitari - raffigurava in basso un’immagine analoga a quella della fig. 1 del provvedimento, con la scritta “preparati a far salire in alto i tuoi risparmi”.

Nelle pagine successive comparivano altri tre messaggi che indicavano il tasso dell’1,5%, la possibilità di accreditare bonifici e gestire on line i risparmi, la garanzia dello Stato Italiano; un’ulteriore intera pagina del quotidiano pubblicizzava il claim “zero spese e commissioni” e un’altra ancora il tasso annuo lordo dell’1,5%. Soltanto sul fondo di tale ultima pagina, in caratteri molto ridotti, erano riportate le condizioni per ottenere il tasso in questione, secondo una veste grafica analoga a quella di cui alla fig. 3 del provvedimento. La campagna a mezzo stampa si era svolta anche dal 18 gennaio al 7 febbraio 2015 e il 24 febbraio 2015, tramite intere pagine di quotidiani che riportavano immagini analoghe a quelle sopra descritte.

Tanto ricordato, il Tribunale amministrativo ha osservato che l’istruttoria condotta dall’Autorità ha confermato che i messaggi pubblicitari in questione, prospettando tout court un tasso di interesse premiale dell’1,5% con riferimento al prodotto Libretto Smart, presentavano diversi profili di ingannevolezza. La decettività atteneva, in particolare, alla presenza di omissioni informative relative alle principali condizioni alle quali la remunerazione pubblicizzata era effettivamente concessa, nonché ad una prospettazione complessivamente ingannevole della natura del prodotto, derivante dall’enfasi posta, in assenza di informazioni, su alcune caratteristiche dispositive collegate a servizi di pagamento.

Con particolare riferimento al primo profilo, i messaggi pubblicitari omettevano di specificare che la remunerazione dell’1,5%, alla quale era data particolare enfasi, era in realtà riconosciuta con importanti limitazioni e solo a determinate condizioni, ben descritte nella motivazione dell’atto.

Con riferimento al secondo profilo, nella rappresentazione complessiva del prodotto erano state omesse informazioni essenziali relative alle caratteristiche e limitazioni dell’offerta, a fronte di analitiche ed enfatiche informazioni riguardanti gli asseriti vantaggi del pubblicizzato tasso di interesse (quali le funzioni dispositive come bonifici SEPA, la possibilità di versare assegni, funzioni on line, app dedicate, carta elettronica, operazioni gratuite).

In tal modo, il consumatore poteva essere ingannato sulla reale natura del Libretto Smart, considerandolo un prodotto la cui principale caratteristica, oltre al tasso vantaggioso, era quella di offrire strumenti di pagamento, mentre nella realtà, trattandosi di un prodotto vincolato ai fini dell’ottenimento del tasso pubblicizzato, esso consentiva un utilizzo limitato delle funzioni dispositive (l’induzione in errore sulle funzioni dispositive del prodotto era particolarmente rilevante dato il tenore letterale del messaggio contenuto sul sito internet di Poste e quello diffuso a mezzo stampa).

Tali elementi omissivi risultavano in grado di incidere sulle scelte economiche del consumatore. In particolare: sebbene la carta elettronica potesse essere attivata senza costi, nei messaggi non veniva specificata la necessità di effettuare tale attivazione entro giugno 2015. Parallelamente, la condizione relativa alla necessità di mantenere aperto il Libretto Smart al dicembre 2015 implicava che gli interessi non sarebbero stati liquidati al termine del periodo di maturazione dei medesimi (giugno 2015), ma soltanto a dicembre 2015 (cioè sei mesi dopo), determinandone un differente valore, anche puramente finanziario, per il consumatore. Inoltre, la condizione relativa al vincolo di giacenza del 90% caratterizzava il prodotto rendendolo quasi vincolato.

Né è bastevole, secondo il Tribunale amministrativo, onde neutralizzare l’effetto ingannevole, il rinvio ad altre fonti informative di cui poteva disporre il potenziale acquirente, come sostiene l’istante. Le informazioni necessarie a una corretta comprensione dell’offerta pubblicizzata devono essere fornite contestualmente e in modo evidente, potendo il rinvio ad altra fonte servire, al più, ad integrare i contenuti di quanto prospettato, ma non a circoscrivere e ridimensionare la portata di vanti suscettibili di ingenerare nel consumatore specifiche aspettative in merito all’entità dei vantaggi derivanti dall’adesione all’offerta stessa. Sussiste, infatti, un obbligo in capo al professionista di informare correttamente il consumatore in modo tale da porlo in grado di percepire agevolmente la portata dell’offerta economica sin dal primo contatto pubblicitario, dovendo per l’effetto la reclamizzazione dell’offerta rispondere a determinati standard di chiarezza e percepibilità, ed essere quindi veicolata con mezzi idonei e contenere tutti gli elementi essenziali della stessa, al fine di consentire al consumatore medio, fin da tale primo contatto, di percepirne correttamente la portata e le condizioni di fruibilità. Ed ancora si è affermato che il principio di chiarezza e completezza nelle comunicazioni pubblicitarie si impone fin dal primo contatto con il consumatore, ed il rinvio a ulteriori fonti di informazione, tra l’altro di consultazione solo eventuale, non consente di sanare ex post l’inadempimento dell’onere informativo imposto all’operatore.

Il T.A.R. ha infine chiarito che, come affermato dalla giurisprudenza, non erano riscontrabili limiti di tempo e spazio che precludessero una informazione esaustiva da parte del professionista nei messaggi pubblicitari diffusi mediante il sito internet di Poste, nonché a mezzo stampa. Ed infatti, i pur innegabili limiti di tempo e di spazio che connotano tali forme di comunicazione non esonerano, di per sé, dagli oneri di completezza del messaggio.

Con ragionamento dunque logico ed immune da palese irragionevolezza ovvero da grave travisamento di fatti, nei limiti del sindacato estrinseco che spetta al Giudice amministrativo, l’Autorità ha legittimamente ritenuto che i messaggi pubblicitari diffusi da Poste Italiane potessero indurre il consumatore ad aderire all’offerta senza disporre di un’informativa completa, trasparente e immediatamente accessibile circa le condizioni/limitazioni per l’ottenimento del vantato tasso di interesse, in violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo. Inoltre, la circostanza per cui nei messaggi pubblicitari venisse data particolare evidenza a funzionalità che richiamano servizi dispositivi e di pagamento tipici dei prodotti non vincolati, poteva indurre in errore il consumatore rispetto alla natura del prodotto, integrando per tal verso una violazione dell’art. 21 del medesimo Codice.