di Claudia Dierna
La Cassazione ha definito un caso relativo al reato di trattamento illecito di dati ex art. 167 del D.Lgs. n. 196/2003, richiamando una questione di diritto a lungo dibattuta da giurisprudenza e dottrina: ovverosia se classificare il "nocumento", richiamato nella norma, come condizione obiettiva di punibilità o come elemento costitutivo del reato. La differenza è sostanziale poiché, nel primo caso, l'avveramento della condizione prescinde dalla volontà del colpevole, mentre, nel secondo caso, il"nocumento", per essere punibile, deve essere previsto e voluto dall’agente come conseguenza della propria azione.









