Nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e arrivo in un aeroporto situato in un paese terzo passando per l’aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale pari o superiore a tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell’ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004, nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo?