Con riferimento ai motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di un operatore economico, nel caso di un provvedimento emesso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche alla luce delle particolari garanzie che assistono l’adozione di un provvedimento antitrust, è sufficiente, al fine di imporre alla stazione appaltante un onere di valutazione in ordine all’incidenza dei fatti sulla gara in corso di svolgimento, la mera idoneità del provvedimento sanzionatorio a spiegare, in via anche solo temporanea, i suoi effetti.