L’oggetto di accertamento dell’Autorità garante: è sufficiente la “potenzialità” degli effetti restrittivi della concorrenza
21 gennaio 2025
L'Autorità garante della concorrenza di uno Stato membro non è tenuta a dimostrare necessariamente gli effetti restrittivi concreti e reali sulla concorrenza per valutare un accordo che limita la garanzia nel settore automobilistico, obbligando i proprietari a far riparare le proprie automobili solo presso rappresentanti autorizzati e ad utilizzare pezzi di ricambio originali. È sufficiente che l'Autorità accerti l'esistenza di effetti restrittivi potenziali sulla concorrenza, purché siano sufficientemente sensibili.










