di Martina Mazzei
Il Tribunale di Catanzaro, in una recente sentenza, dopo aver richiamato gli elementi distintivi del reato di diffamazione a mezzo stampa, si è occupato di risarcimento del danno ricordando che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.