Il Tribunale di Milano ha dovuto determinare, in un caso sottoposto alla sua attenzione, se l'istanza di un dipendente di accedere ai propri dati, raccolti dalla banca (datrice di lavoro) in costanza di rapporto di lavoro, e l'annessa richiesta di rettifica, a seguito dell'intervenuto annullamento della sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti, potesse essere soddisfatta mediante la compilazione di un modulo predefinito messo a disposizione dall'istituto bancario, allegando l'informativa privacy resa ai dipendenti. Decisivo è stato il confronto del contenuto del modulo in questione con l'art. 15 del GDPR.