di Martina Mazzei
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, adita in sede di rinvio pregiudiziale, ha precisato la corretta interpretazione dell'art. 2, punto 2, dell'art. 6 §1 e 5 e dell'art. 8 § 1 e 7 della direttiva 2011/83/UE in tema di tutela del consumatore nei contratti conclusi a distanza.