FOCUS
La linea dettata dalla Corte di giustizia in tema di privacy e sicurezza nazionale
28 ottobre 2020
di Marta Moretti
"In base al GDPR, spetta al titolare del trattamento valutare se il diritto del Paese terzo di destinazione garantisce una protezione adeguata agli standard europei dei dati personali trasferiti sulla base di SCC. In caso contrario, le SCC possono essere utilizzate a condizione che siano adottate “garanzie supplementari” - rispetto a quelle previste dalle clausole - idonee a garantire il rispetto del livello di protezione richiesto dal diritto dell’UE. Ove ciò non sia possibile, il titolare del trattamento nell’Unione deve - a seconda dei casi - evitare, sospendere o cessare il trasferimento di dati personali verso quel Paese terzo, nonché richiedere la restituzione o la distruzione dei dati già trasferiti".