Con il provvedimento 5 giugno 2019, n. 27797, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che la clausola di cui all’articolo 5 delle Condizioni generali di contratto, applicabile ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine offerti dalla società Gruppo Italiano S.r.l., integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo.









