Sulla G.U.U.E. 5 marzo 2025, n. L è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari che renderà più semplice scambiare i dati sanitari e accedervi a livello dell'UE.
di Jacopo Purificati"Nel caso di specie, Spielmann ha affrontato il tema dell’identificabilità degli interessati con riguardo a dati pseudonimizzati trasferiti a un destinatario (...) il parere fornito dall’Avvocato Generale contiene preziosi criteri ermeneutici che possono essere molto utili nel dibattito, molto aperto, relativo all’identificabilità di persone fisiche nel contesto di dati pseudonimizzati".
di Marta Miccichè
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il danno non patrimoniale alla reputazione non è in re ipsa, ma deve essere provato dal danneggiato, anche mediante presunzioni, assumendosi come idonei parametri di riferimento elementi quali la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Gli Stati membri possono autorizzare azioni pubblicitarie per l'acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica sotto forma di sconti o di pagamenti diretti. Tuttavia, essi possono vietare azioni pubblicitarie per l'acquisto di tale tipo di medicinali quando esse offrono buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica nonché di prodotti per la salute e la cura personale.
La Rassegna ha lo scopo di segnalare le novità normative e giurisprudenziali in materia di Tutela dei diritti dei consumatori al fine di consentire un monitoraggio degli atti e delle pronunce più rilevanti.
La Rassegna ha lo scopo di segnalare le novità normative e giurisprudenziali in materia di Tutela della concorrenza al fine di consentire un monitoraggio degli atti e delle pronunce più rilevanti.
La Rassegna ha lo scopo di segnalare le novità normative e giurisprudenziali in materia di Privacy e trattamento dei dati al fine di consentire un monitoraggio degli atti e delle pronunce più rilevanti.
Per quanto riguarda l'accertamento dell'illecito antitrust, la fase preistruttoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in assenza di contraddittorio, è finalizzata alla raccolta dei primi elementi indiziari per verificare l'esistenza dell'illecito in questione. L'Autorità gode di ampia discrezionalità sia nella determinazione della durata di tale fase, sia nell'individuazione del momento più opportuno per l'avvio del procedimento secondo le proprie priorità operative.