di Claudia Dierna
Il fenomeno dell’intestazione di schede telefoniche all’insaputa dei destinatari, utilizzando i loro dati personali e senza dispensare l’infomativa obbligatoria prevista dal Codice privacy, costituisce una condotta illecita sempre più frequentemente reiterata dai vari operatori economici (solitamente gestori di telefonia o relativi dealers), ed è proprio per questo motivo che ha interessato nel tempo un nutrito filone giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la quale attraverso un fitto intreccio di sentenze ha potuto individuare i principi di diritto applicabili a casi diversi accumunati dalla medesima fattispecie.