Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha rievocato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce la sussistenza in capo al pubblico ministero dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea per richiedere l'accesso a dati di tabulati telefonici e telematici, affrontando l'obiezione che soltanto un giudice (non la figura del p.m.) sarebbe il soggetto legittimato ad accedere a tali dati per utilizzarli come fonte di prova in un procedimento penale.









