di Roberto A. Jacchia e Marco Stillo
Qualora intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7
[1] e/o dell'articolo 23
[2] del Regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione dispone di un
ampio margine di discrezionalità nel valutare e ricompensare la
cooperazione delle parti alla propria attività istituzionale. Ad esempio, qualora un’
impresa sia disposta a porre fine alla propria partecipazione ad un cartello[3] e a collaborare ad un’indagine indipendentemente dalle altre imprese coinvolte, la Commissione può concederle un'
immunità totale o parziale dalle ammende (
leniency)
[4] che le sarebbero altrimenti state inflitte a condizione che essa a) riveli la sua partecipazione al cartello; b) sia la prima a fornire informazioni ed elementi probatori alla Commissione; e che c) le informazioni fornite consentano alla Commissione di effettuare un’ispezione mirata oppure di constatare una violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).