di Roberto A. Jacchia e Marco Stillo
Qualora intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7[1] e/o dell'articolo 23[2] del Regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel valutare e ricompensare la cooperazione delle parti alla propria attività istituzionale. Ad esempio, qualora un’impresa sia disposta a porre fine alla propria partecipazione ad un cartello[3] e a collaborare ad un’indagine indipendentemente dalle altre imprese coinvolte, la Commissione può concederle un'immunità totale o parziale dalle ammende (leniency)[4] che le sarebbero altrimenti state inflitte a condizione che essa a) riveli la sua partecipazione al cartello; b) sia la prima a fornire informazioni ed elementi probatori alla Commissione; e che c) le informazioni fornite consentano alla Commissione di effettuare un’ispezione mirata oppure di constatare una violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).