di Marco Stillo
In data 19 dicembre 2024, la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella
causa C-65/23, MK contro K GmbH, sull’interpretazione dell’articolo 82, paragrafo 1, nonché dell’articolo 88, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (
General Data Protection Regulation, GDPR)
[1]. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra MK e la
K GmbH (“K”), suo datore di lavoro, in merito al
risarcimento del danno morale che tale persona asseriva di aver subito a causa di un trattamento dei suoi dati personali effettuato da parte della società sulla base di un accordo aziendale.