La Corte di Giustizia europea si è pronunciata su
una questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio tedesco, il quale, con riferimento alla
responsabilità dell'ente comunale chiamato in giudizio per aver
pubblicato sul suo sito internet dati di persone fisiche senza il loro consenso, richiedeva alla Corte di fornire
un'interpretazione della nozione di danno immateriale di cui all’
art. 82, par. 1, del GDPR che i soggetti in questione sostenevano di aver subito. A tal fine la Corte chiarisce quali sono
le condizioni necessarie e sufficienti che devono ricorrere cumulativamente per avere
un diritto al risarcimento del danno materiale o immateriale causato da una violazione del GDPR e se tra queste rientri
il superamento di una "soglia de minimis".