Il consumatore che prenota un viaggio all’estero, stipulando un contratto di pacchetto turistico, può agire in giudizio nei confronti dell’organizzatore dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio?
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul recente episodio di cronaca verificatosi a Paderno Dugnano, per stigmatizzare il comportamento di alcune testate che, nel dar conto della tragica vicenda, hanno riportato foto, nomi e particolari, anche di soggetti minori, eccedenti le pur legittime finalità informative.
La Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito di un procedimento penale per importazione, trasporto e cessione di cocaina, in cui è stata confermata in appello la condanna degli imputati emessa in primo grado per traffico di stupefacenti, ha affrontato la questione riguardante la legittimità del tracciamento elettronico del veicolo dell'appellante, attraverso un dispositivo GPS, in assenza di un provvedimento autorizzativo.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un recente provvedimento adottato nel mese di agosto 2024, ha sanzionato la società Altraepoca per aver imposto a carico del consumatore un supplemento di prezzo direttamente correlato allo strumento di pagamento prescelto (c.d. surcharge).
Le “norme vincolanti d'impresa” (BCR - Binding Corporate Rules) definiscono la politica di protezione dei dati intragruppo, consentendo alle entità correlate di trasferire dati personali al di fuori dell'Unione Europea. Si tratta di uno degli strumenti di compliance previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679).
Con la legge 7 dicembre 2023, n. 193, è stato introdotto nel nostro ordinamento il diritto all’oblio oncologico, ovvero "il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni nè subire indaginiin merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge".
Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE riguardante l'interpretazione dell’articolo 4, punto 7, e dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679(GDPR), in tema di diritto dell'interessato di ottenere l'accessoai propri dati personali.
di Gaspare Roma, Jacopo Piemonte e Federico Aluigi
Il tema della videosorveglianza sul luogo di lavoro rappresenta un importante punto di intersezione tra il diritto del lavoro e la protezione dei dati personali. Come noto, in tale aerea è infatti richiesto il rispetto dei requisiti posti dall’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)[1], anche per effetto dell’esplicito richiamo all’articolo 114 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).