di Claudia Dierna
La Cassazione, pronunciandosi su un caso sottoposto al suo giudizio, ha ribaltato l'esito delle sentenze delle Corti di merito che, una volta accertata la violazione dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 l.d.a., per essere stato il ritratto di un minore utilizzato per fini pubblicitari senza il consenso del padre, avevano negato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittima diffusione delle foto in quanto non risultavano diffuse le generalità del minore ed era assente la prova del danno. La Suprema Corte ha infatti chiarito che il bene protetto in tal caso è la riservatezza dell'immagine stessa, e non del nome o di altra informazione personale dell'interessato, e che il giudice di merito è chiamato a valutare l'effettività e la serietà della lesione, consistente nella esposizione al pubblico delle foto del minore.