La Cassazione recentemente è stata chiamata a rivisitare una sentenza della Corte d'appello in cui è stata dichiarata inammissibile l'eccezione dedotta dagli appellanti fideiussori per far valere la «nullità della garanzia da essi prestata per violazione della normativa antitrust», siccome sottoscritta su di un modello contrattuale redatto dall’ABI censurato dalla Banca d'Italia in quanto in contrasto con l’art. 2, lettera a), della L. n. 287/1990 (relativo alle "Intese restrittive della libertà di concorrenza"), ed è stato dato un diverso inquadramento giuridico alla fattispecie, per la ritenuta sussistenza di un contratto autonomo di garanzia anziché di una fideiussione omnibus. Determinante per la decisione del caso è stato il richiamo alla giurisprudenza di legittimità.