L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che alcune società di gestione dei punti vendita di carburanti hanno posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990, consistente nella fissazione concertata dei prezzi futuri di vendita al dettaglio dei carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria nel territorio di Livigno.