di Claudia Dierna
La Suprema Corte in un caso recente ha ribadito i consolidati principi in tema di utilizzabilità dei dati di traffico telefonico acquisiti con decreto del P.M. nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 132 del 2021, il quale richiede, invece, che i dati siano acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, in conformità a quanto enunciato dalla Corte di Giustizia UE. La Cassazione ritiene applicabile al caso in esame la disciplina transitoria la quale prevede che i dati in questione possono essere utilizzati come prova a carico dell’imputato solo se rientrano nella categoria già delineata dal D.L. n. 132 del 2021 ed "unitamente ad altri elementi di prova", dettando una regola legale di valutazione della prova.










