di Claudia Dierna
La Commissione europea ha definito
una società, appartenente ad un noto gruppo societario multinazionale e che fornisce ai venditori di terze parti
servizi di mercato che consentono loro di offrire prodotti in vendita tramite il proprio Store,
come una piattaforma online di grandi dimensioni, tenuta, in quanto tale,
a mettere a disposizione del pubblico un archivio contenente informazioni dettagliate sulla sua pubblicità online ai sensi del
Regolamento 2022/2065. La decisione viene quindi impugnata dalla società dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea, che accoglie la domanda di
sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, con ordinanza di cui la Commissione chiede successivamente l'annullamento davanti alla Corte di Giustizia, la quale stabilisce se l'interesse della società ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato possa prevalere sull'interesse alla sua immediata applicazione.