La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata con riguardo ad una controversia sulla revocatoria fallimentare richiesta dal Fallimento di una società per azioni per la dichiarazione di inefficacia, a norma dell’art. 67, comma 1, n. 2, e comma 2, L. fall., nei confronti di un Istituto di credito, dei pagamenti che la banca convenuta aveva ricevuto in periodo sospetto, con il mezzo di pagamento anormale consistito nell’accollo dei mutui che la società poi fallita aveva contratto con la banca.