Il TAR del Lazio è stato chiamato a decidere in ordine alla fondatezza del ricorso presentato da una dirigente scolastica per ottenere l’annullamento del provvedimento ministeriale di diniego all’ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso avente ad oggetto le domande di trasferimento presentate da altri dirigenti scolastici. Il TAR ha dunque stabilito se la dirigente in questione, beneficiaria del diritto di precedenza di cui alla L. n. 104/1992 e risultata non assegnataria delle sedi scolastiche richieste, avesse il diritto di ottenere a fini difensivi l’ostensione della documentazione recante i dati relativi allo stato di salute (dati sensibilissimi) degli altri dirigenti scolastici assegnatari delle sedi.