di Annalisa Spedicato
Con ordinanza n. 26913 del 24 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha precisato che il tentativo di conciliazione per inadempimento contrattuale riferito a questioni afferenti rapporti tra consumatori e aziende di telecomunicazioni può essere esperito legittimamente non solo davanti al Co.re.Com, ma anche davanti all'organismo di mediazione delle Camere di Commercio territorialmente competenti.