La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione dell'italiana Vicentini s.p.a. da parte della tedesca Eurocar Italia s.r.l..
Dopo un’indagine approfondita, la Commissione europea, con il Comunicato stampa del 6 settembre 2018, rende noto di aver approvato, ai sensi del Regolamento (CE) 20 gennaio 2004, n. 139/2004 (regolamento europeo sulle concentrazioni), la proposta di acquisizione di Shazam da parte di Apple.
Con delibera presidenziale n. 20/2018, l’AGCOM ha prorogato i termini per la presentazione delle istanze riferite alla definizione delle controversie tra consumatori e operatori delle comunicazioni elettroniche il cui tentativo di conciliazione è gestito mediante la piattaforma informatica ConciliaWeb.
Il Codacons con un Comunicato stampa del 3 settembre 2018 informa di aver presentato un esposto all'Autorità Antitrust e all'ENAC, affinché adottino un provvedimento d'urgenza per pratiche commerciali scorrettecontro Ryanair per le nuove politiche tariffarie sui bagagli a mano.
Un recente Comunicato stampa del 28 agosto 2018 rende nota la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di avviare due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di SKY Italia S.r.l. e di DAZN, con riferimento alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio per la stagione 2018/2019.
Nel caso di attivazione di servizi in assenza di sottoscrizione e alla comunicazione di informazioni ingannevoli al fine di ottenere la sottoscrizione dei contratti per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, attraverso canali di vendita mediante agenti (c.d vendita indiretta) o con lo strumento del c.d. teleselling, la società erogatrice dei servizi è responsabile se non dimostra di aver adottato comportamenti e procedure idonee a verificare il comportamento dei propri agenti o meccanismi di controllo sulla telefonate.
Lo stand di un professionista presso una fiera commerciale, in cui egli esercita le proprie attività pochi giorni all'anno, è un "locale commerciale" ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva n. n. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori?
Il fatto di non fornire al consumatore informazioni sulle condizioni di prova che hanno determinato la classificazione indicata sull'etichetta energetica degli aspirapolvere non costituisce un'omissione ingannevole. I fornitori ed i distributori di aspirapolvere non possono utilizzare etichette aggiuntive che riproducono o specificano le informazioni figuranti sull'etichetta energetica, qualora ciò possa indurre il consumatore in errore o ingenerare in lui confusione per quanto riguarda il consumo di energia.