Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio è stato chiamato a pronunciarsi in una controversia instaurata da un'emittente radiotelevisiva locale, in quanto sanzionata dall’AGCOM per aver trasmesso sul proprio palinsesto comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali, non risultando, in particolare, presente la dicitura “pubblicità” durante gli spazi pubblicitari andati in onda ovvero risultando “pressoché illeggibile” la dicitura “televendite” nel corso della trasmissione. Il Collegio ha, quindi, richiamato la disciplina di settore e le definizioni normative di “pubblicità” e “spot pubblicitari”, per stabilire se la diffusione pubblicitaria operata dall'emittente e riguardante un cinema multisala rientrasse nella disciplina normativa in questione o fosse una mera comunicazione di servizio sulle proiezioni cinematografiche non assimilabile a spot pubblicitari, come prospettato dall'emittente stessa nel ricorso.