Il TAR per il Molise di recente è stato chiamato a decidere in ordine alla legittimità o meno del diniego all’istanza di accesso di una società alla documentazione medica afferente ad un lavoratore licenziato per inidoneità alla mansione e reintegrato, detenuta da un ente pubblico, presentata al fine di potersi difendere nella causa giuslavoristica, instaurata al fine di opporre reclamo all’ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Avendo l'istanza di accesso ad oggetto "dati supersensibili" di contenuto sanitario detenuti dall’Amministrazione e pertinenti ad un terzo soggetto, è stato decisivo per la risoluzione della controversia verificare se l’istanza avesse superato il vaglio di stretta indispensabilità dell'accesso e parità di rango degli interessi contrapposti coinvolti, di cui al combinato disposto degli artt. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 e 60 del D.Lgs. n. 196/2003, che regolano la materia.