Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio si è pronunciato su un ricorso proposto avverso una delibera dell'AGCOM con la quale era stato ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 2, lett. gg) e dell’art. 36 bis, co. 1, lett. a del D.Lgs. n. 177/2005, relativamente ad un servizio andato in onda in televisione dedicato ad un'attività commerciale avente ad oggetto la rivendita articoli per parrucchieri ed estetiste.