Il Tribunale di Venezia di recente si è pronunciato, in sede di reclamo, sull'istanza dell'erede universale di una persona di accedere ai dati contenuti nel device del de cuius al fine di esercitare il proprio diritto di difesa avverso le pretese nel frattempo avanzate da asseriti creditori del de cuius. Il Collegio ha ribadito il principio, già espresso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il Giudice adito ai sensi dell'art. 152 D.Lgs. n. 196/2003 non ha il potere-dovere di provvedere ad una valutazione preventiva in ordine alla fondatezza dell'azione che il richiedente intenda intraprendere poiché il solo controllo "in negativo" a lui demandato sta nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa.









