di Claudia Dierna
La Cassazione si è pronunciata in ordine alla questione controversa concernente l'ostensibilità dei dati identificativi dei terzi beneficiari di polizze assicurative "vita" agli eredi del de cuius, che ha sottoscritto le anzidette polizze a favore dei soggetti terzi beneficiari quando era in vita, al fine di consentire agli stessi di esercitare le opportune azioni in sede giudiziaria per la tutela dei propri diritti successori. Sulla questione, molto dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità, ha preso posizione anche il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio orientamento nel provvedimento interpretativo del 26 ottobre 2023, richiamato dalla Corte per mettere in risalto che il giudice di merito, adito ai sensi dell’art. 152 D.Lgs. n. 196/2003, a fronte del rifiuto di ostensione, è tenuto ad effettuare soltanto il "controllo in negativo" che l'azione dell'erede non sia del tutto pretestuosa.