La Cassazione ha stabilito, in una causa recentemente decisa, se possa applicarsi il regime derogatorio al sistema del preventivo consenso dell'interessato previsto dal quarto comma dell'art. 130 del Codice della Privacy, nel caso in cui il titolare del trattamento abbia utilizzato, a fini di commercializzazione diretta, coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato "nel contesto della vendita dei prodotti o servizi", anche all'ipotesi in cui l'utente abbia rilasciato i propri dati al titolare del trattamento solo per provare un servizio, senza concludere un contratto, oppure all'ipotesi in cui l'utente abbia concluso con il titolare un contratto a titolo gratuito, non a titolo oneroso come nella vendita. Risolutiva è stata l'interpretazione della norma.